COMUNICAZIONE AI CACCIATORI – DIVIETO ASSOLUTO DI IMMISSIONE (LANCIO) DI SELVAGGINA SENZA AUTORIZZAZIONE E CONSEGUENZE SANZIONATORIE

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La presente comunicazione è rivolta ai cacciatori e *ha finalità informativa e preventiva* , al fine di chiarire in modo inequivocabile il quadro normativo vigente in materia di immissione di fauna selvatica (c.d. “lancio”) sul territorio della Regione Lombardia.
DIVIETO DI LANCIO NON AUTORIZZATO
Si ricorda che è severamente vietato immettere o liberare selvaggina sul territorio in assenza di:
autorizzazione dell’Autorità competente (Regione o soggetti delegati)
nulla osta dell’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) o del Comprensorio Alpino (CA) competente
conformità ai piani faunistico-venatori vigenti
idonea certificazione sanitaria veterinaria della fauna immessa
Qualsiasi immissione effettuata al di fuori di tali condizioni è da considerarsi illecita e non autorizzata.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il divieto deriva principalmente da:
Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato)
Legge Regionale Lombardia 16 agosto 1993, n. 26, in particolare:
Art. 25 (gestione programmata della fauna)
Art. 26 (ruolo ATC e CA nella gestione faunistica)
Art. 37 (immissione fauna selvatica subordinata ad autorizzazione)
Art. 43 (sanzioni amministrative)
D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) per i possibili profili di danno ambientale
Normativa veterinaria e disposizioni sanitarie delle ATS competenti
CONSEGUENZE E SANZIONI
Si evidenzia che l’immissione abusiva di selvaggina può comportare conseguenze gravi, non solo amministrative ma anche penali.
➤ Sanzioni amministrative
sanzioni pecuniarie anche rilevanti
sequestro della fauna immessa
sospensione o revoca delle autorizzazioni venatorie
esclusione da attività gestionali e venatorie
➤ Profili penali (nei casi più gravi)
In base alle circostanze del fatto, possono configurarsi ipotesi di reato, tra cui:
Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale, se l’immissione provoca alterazioni significative dell’ecosistema
reati connessi alla diffusione di malattie o rischi sanitari per la fauna
eventuali ulteriori violazioni in materia di tutela della fauna e dell’ambiente
PROFILI DI DANNO AMBIENTALE
Si precisa inoltre che, qualora l’immissione non autorizzata determini:
squilibri ecologici
diffusione di patologie
alterazione della fauna autoctona
danni alla biodiversità
può configurarsi danno ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006, con conseguente obbligo di:
ripristino dello stato dei luoghi
risarcimento economico anche significativo
intervento delle autorità ambientali competenti
PER CONCLUDERE
Alla luce della normativa vigente:
qualsiasi immissione di selvaggina effettuata senza autorizzazione, senza nulla osta dell’ATC/CA e senza certificazione sanitaria è da considerarsi vietata e potenzialmente sanzionabile anche in sede penale.
Si invita pertanto al massimo rispetto delle procedure autorizzative, evitando iniziative autonome che possono comportare gravi responsabilità personali.
Concetti che valgono comunque per tutta Italia
DR.GIAN CARLO BOSIO