DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 144  Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonche' in materia di protezione civile. (26G00167) (GU Serie Generale n.182 del 07-08-2026)

Categorie: News

 

  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    8.   L’articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e’ sostituito dal seguente: «Art. 8 (Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

–  1. E’ costituito, presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare   e   delle   foreste,il   nuovo    Comitato    tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), di seguito «Comitato».

  1. Il Comitato e’ composto da:

a) un rappresentante designato dal  Ministro  dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste;

  1. b) un rappresentante designato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;

c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento              e  di Bolzano;

d) un rappresentante delle province designato dall’Unione delle province d’Italia;

e) un rappresentante dell’Istituto superiore per la  protezione e ricerca ambientale (ISPRA);

f) tre rappresentanti delle  associazioni  venatorie  nazionali riconosciute, maggiormente rappresentative in termini di numero di associati a livello nazionale;

  1. g) due rappresentanti delle organizzazioni   professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  1. h) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente;
  1. i) un rappresentante dell’Unione zoologica italiana;
  2. l) un rappresentante dell’Ente nazionale per la cinofilia italiana;

m) un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

  1. n) un rappresentante dell’Ente nazionale per la protezione degli animali.
  1. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste successivamente all’acquisizione delle designazioni da effettuare da parte degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al comma 2.
  1. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l’applicazione della presente legge.

5.Il Comitato e’ presieduto dal Ministro dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste o da un suo delegato e viene rinnovato ogni cinque anni.

  1. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennita’, gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque

denominati.».

  1. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, operante in forza dell’articolo 1, comma 453, legge 29 dicembre 2022, n.197  e del  decreto  del   Ministro   dell’agricoltura,   della  sovranita’ alimentare delle foreste del 22 maggio 2023, cessa dalle sue funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.