IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8. L’articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e’ sostituito dal seguente: «Art. 8 (Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
– 1. E’ costituito, presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste,il nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), di seguito «Comitato».
- Il Comitato e’ composto da:
a) un rappresentante designato dal Ministro dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste;
- b) un rappresentante designato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un rappresentante delle province designato dall’Unione delle province d’Italia;
e) un rappresentante dell’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA);
f) tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, maggiormente rappresentative in termini di numero di associati a livello nazionale;
- g) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- h) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente;
- i) un rappresentante dell’Unione zoologica italiana;
- l) un rappresentante dell’Ente nazionale per la cinofilia italiana;
m) un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
- n) un rappresentante dell’Ente nazionale per la protezione degli animali.
- I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste successivamente all’acquisizione delle designazioni da effettuare da parte degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al comma 2.
- Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l’applicazione della presente legge.
5.Il Comitato e’ presieduto dal Ministro dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste o da un suo delegato e viene rinnovato ogni cinque anni.
- Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennita’, gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque
denominati.».
- Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, operante in forza dell’articolo 1, comma 453, legge 29 dicembre 2022, n.197 e del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare delle foreste del 22 maggio 2023, cessa dalle sue funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
