Caccia: Consulta, legittimo metodo Abruzzo su comitati gestione

Categorie: News

(AGI) – Roma, 19 giu. – Non e’ illegittimo l’utilizzo del metodo d’Hondt per la composizione dei comitati di gestione di caccia:
la Corte costituzionale, con una sentenza depositata oggi, ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimita’
costituzionale di un articolo della LEGGE della Regione Abruzzo del 2023, in cui si prevede, per la composizione dei comitati di gestione della caccia, l’adozione di un sistema ELETTORALE proporzionale – con utilizzo del cosiddetto ‘Metodo D’Hondt’, per il calcolo dei seggi. Questo metodo prevede la divisione del numero dei voti di ogni lista – in questo caso, il numero degli iscritti a ciascuna associazione venatoria – per un numero crescente di unita’ (da uno in avanti) fino al totale dei seggi da assegnare nel singolo collegio.

A sollevare la questione era stato il Tar Abruzzo, secondo cui tale calcolo dei seggi determinerebbe, tra le altre, una
“sottorappresentazione di alcune associazioni venatorie locali, discostandosi illegittimamente da quanto dalla LEGGE statale a tutela della fauna” (LEGGE n.157/1992), la quale, rilevava il giudice rimettente, “nell’imporre un adeguato grado di rappresentativita’ a ciascuna associazione venatoria presente nell’ambito territoriale di caccia, esprimerebbe un inderogabile standard di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” sancitodall’articolo 117 della Costituzione.

La questione, secondo i ‘giudici delle leggi’, non e’ fondata in quanto la LEGGE statale a tutela della fauna “non impone”, come invece sostenuto dal Tar, che “ciascuna associazione venatoria locale trovi una rappresentanza perfettamente proporzionale nel comitato di gestione, quanto piuttosto che in esso siano rappresentati diversi interessi a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”. In questo senso, osserva Palazzo della Consulta, “la LEGGE statale prevede che detti interessi siano garantiti dalla rappresentanza di alcune precise categorie: le organizzazioni professionali agricole, le associazioni venatorie e le associazioni di protezione ambientale. Una volta soddisfatto tale requisito di rappresentatività , le Regioni hanno ampia discrezionalità nell’individuare la formula ELETTORALE che reputano più idonea per eleggere i componenti di ciascuna singola categoria. Peraltro – sottolinea la sentenza – la decisione concernente la formula ELETTORALE, vale a dire il meccanismo di ripartizione dei seggi in voti, si colloca in un
ambito in cui emerge un’ampia discrezionalità del legislatore
regionale”.