Una riflessione sulla rappresentanza venatoria territoriale

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Prima di entrare nel merito della proposta di modifica della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ritengo necessario partire da una considerazione che emerge sempre più chiaramente dalla realtà della gestione venatoria sul territorio.

La legge n. 157/92 ha costruito il sistema del riconoscimento associativo principalmente sulla dimensione nazionale. L’articolo 34 individua infatti le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e l’articolo 24 collega a tale riconoscimento la ripartizione della quota del fondo alimentato dall’addizionale di 5,16 euro.

Nel corso degli anni, tuttavia, la realtà venatoria si è evoluta.

Accanto alle associazioni nazionali riconosciute operano, nelle diverse Regioni, associazioni che non possiedono il riconoscimento nazionale previsto dall’articolo 34, ma che sono concretamente presenti sul territorio, raccolgono adesioni, svolgono attività di rappresentanza, formazione, assistenza ai cacciatori e partecipano, direttamente o indirettamente, alla vita degli Ambiti territoriali di caccia e della gestione faunistico-venatoria regionale.

Questa realtà non può essere ignorata.

Non si tratta di stabilire quali associazioni siano “maggiori” o “minori”, né di mettere in discussione il ruolo storico delle associazioni nazionali riconosciute.

Il problema è un altro: se la rappresentatività è il criterio utilizzato per attribuire risorse e riconoscimento, essa dovrebbe essere misurata anche là dove la rappresentanza viene effettivamente esercitata.

Un’associazione può avere una presenza nazionale limitata e, nello stesso tempo, rappresentare una componente significativa dei cacciatori di una determinata Regione.

Viceversa, il solo possesso del riconoscimento nazionale non dovrebbe essere considerato, di per sé, sufficiente a descrivere tutta la realtà associativa presente sul territorio.

È proprio questa possibile distanza tra riconoscimento formale e rappresentanza effettiva che merita una riflessione legislativa.

La gestione della caccia, infatti, presenta una dimensione fortemente territoriale: la programmazione faunistico-venatoria, gli Ambiti territoriali di caccia, molte delle attività amministrative, la formazione e una parte significativa dei rapporti con i cacciatori si sviluppano a livello regionale e locale.

Se questa è la realtà della gestione, appare ragionevole chiedersi se anche il concetto di rappresentatività associativa non debba essere aggiornato.

Non una guerra tra associazioni, ma una regola uguale per tutti

La proposta che segue non nasce quindi con l’obiettivo di penalizzare le associazioni nazionali riconosciute, né di trasferire automaticamente risorse alle associazioni territoriali.

L’obiettivo dovrebbe essere molto più semplice:

creare una regola trasparente attraverso la quale ogni associazione possa dimostrare la propria reale rappresentatività, nazionale o regionale, e concorrere alle risorse in proporzione alla rappresentanza effettivamente documentata.

In questa prospettiva, anche un’associazione oggi non riconosciuta ai sensi dell’articolo 34 dovrebbe poter accedere a un eventuale riconoscimento regionale qualora dimostri di possedere determinati requisiti e una consistenza associativa effettiva.

Allo stesso modo, un’associazione nazionale riconosciuta dovrebbe poter concorrere alla quota regionale quando dimostri una concreta e certificata presenza nella Regione.

La regola sarebbe quindi uguale per tutti: rappresentanza reale, certificata e verificabile.

È questo, a mio avviso, il punto da cui dovrebbe partire una discussione seria sulla possibile modifica della legge n. 157/92.

Non per cancellare ciò che esiste, ma per fare in modo che la normativa riconosca anche quella parte della realtà venatoria che oggi esiste concretamente sul territorio ma che non trova un corrispondente sistema di riconoscimento a livello regionale.

Da questa considerazione nasce l’ipotesi di introdurre, accanto al riconoscimento nazionale previsto dall’articolo 34, un riconoscimento venatorio regionale, collegandolo a criteri oggettivi di rappresentatività e, conseguentemente, a una diversa modalità di ripartizione della quota del fondo alimentato dall’addizionale di 5,16 euro.

È su questa base che si può aprire una discussione, senza pregiudizi, sulla possibile evoluzione degli articoli 8, 14, 24 e 34 della legge n. 157/92.

Vasco Feligetti