COMITATO TECNICO FAUNISTICO VENATORIO NAZIONALE: SCHEMA DI DECRETO LEGGE

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Comitato tecnico faunistico venatorio

  1. L’articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

«1. È costituito, presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN).

  1. Il Comitato è composto da:
  2. a) un rappresentante designato dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
  3. b) un rappresentante designato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;
  4. c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  5. d) un rappresentante delle province designato dall’Unione delle province d’Italia;
  6. e) un rappresentante dell’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA);
  7. f) tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, maggiormente rappresentative in termini di numero di associati a livello nazionale;
  8. g) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  9. h) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente;
  10. i) un rappresentante dell’Unione zoologica italiana;
  11. l) un rappresentante dell’Ente nazionale per la cinofilia italiana;
  12. m) un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
  13. n) un rappresentante dell’Ente nazionale per la protezione degli animali.

3.La nomina dei componenti del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) è stabilita con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste successivamente all’acquisizione delle designazioni da effettuare da parte degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1.

  1. Al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l’applicazione della presente legge.
  2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) è presieduto dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato e viene rinnovato ogni cinque anni.
  3. Ai componenti del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, operante in forza dell’articolo 1, comma 453, legge 29 dicembre 2022, n.197 e del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare delle foreste del 22 maggio 2023, cesserà dalle sue funzioni con l’entrata in vigore del presente articolo.».