Comitato tecnico faunistico venatorio
- L’articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:
«1. È costituito, presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN).
- Il Comitato è composto da:
- a) un rappresentante designato dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- b) un rappresentante designato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;
- c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) un rappresentante delle province designato dall’Unione delle province d’Italia;
- e) un rappresentante dell’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA);
- f) tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, maggiormente rappresentative in termini di numero di associati a livello nazionale;
- g) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- h) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente;
- i) un rappresentante dell’Unione zoologica italiana;
- l) un rappresentante dell’Ente nazionale per la cinofilia italiana;
- m) un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
- n) un rappresentante dell’Ente nazionale per la protezione degli animali.
3.La nomina dei componenti del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) è stabilita con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste successivamente all’acquisizione delle designazioni da effettuare da parte degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1.
- Al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l’applicazione della presente legge.
- Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) è presieduto dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato e viene rinnovato ogni cinque anni.
- Ai componenti del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.
- Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, operante in forza dell’articolo 1, comma 453, legge 29 dicembre 2022, n.197 e del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare delle foreste del 22 maggio 2023, cesserà dalle sue funzioni con l’entrata in vigore del presente articolo.».
