Approvata la legge Calderoli che modifica la legge 157/92: Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

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                                                                       CAMERA DEI DEPUTATI

Attesto che la Camera dei deputati ha approvato, con modificazioni, l’8 luglio 2025, il seguente

disegno di legge, già approvato dal Senato della Repubblica il 31 ottobre 2024:

                                   Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

                                                                                                Art.15

 

                (Disposizioni in materia di limiti all’esercizio dell’attività venatoria nei valichi montani)

 

    1. Il comma 3 dell’articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:                         « 3. Sui valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione dell’avifauna in misura rilevante e che, per la loro conformazione orografica caratterizzata da un significativo dislivello tra il punto di valico, sito ad almeno 1.000 metri di quota, e i due contrafforti montuosi vicini, comportano un apprezzabile restringimento lungo un passaggio obbligato delle medesime rotte di migrazione, per una distanza di 1.000 metri dai valichi stessi, individuati su base cartografica e con apposite tabelle, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l’ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, sono istituite, ove non già esistenti, zone di protezione speciale nelle quali l’attività venatoria è consentita nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle regioni ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 258 del 6 novembre 2007. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo, l’attività venatoria è consentita, secondo i princìpi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022, nei limiti e alle condizioni suddetti sui valichi individuati dalle regioni e vigenti nella stagione venatoria 2023-2024».